STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LUAR”
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
- E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione di
promozione sociale denominata “LUAR APS”, con sede in Firenze, in via Castelfidardo 2. La sede
legale potrà essere trasferita con semplice determinazione del Consiglio Direttivo, se nell’ambito
del medesimo comune. - La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2
(Scopi)
Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per
l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro
regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle
more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai
sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.
In particolare le attività di interesse generale sono:
-Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
-Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
-Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
-Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
-Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;
-Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive
modificazioni
-Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
-Agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
-Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
-Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui
l’attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
In particolare ha lo scopo di promuovere e svolgere l’attività di servizi sociali e sociosanitari nei
confronti di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali,
economiche e familiari.
L’associazione promuove la relazione tra l’uomo e la natura, attraverso attività di agricoltura,
allevamento, mantenimento e salvaguardia del territorio.
L’associazione si propone di incentivare l’uso di materiali naturali e riciclati, di recuperare antichi
saperi legati alla civiltà contadina e al ciclo produttivo agricolo.
L’associazione, al solo fine esclusivo di reperimento dei fondi necessari per finanziare l’attività
istituzionale, potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, purché ad esse
direttamente connesse.
ART. 3
(Soci) - Sono ammessi all’associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente
statuto e l’eventuale regolamento interno. - L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, il
diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie
complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. - Ci sono 4 categorie di soci:
a) fondatori (coloro che hanno costituito l’associazione)
b) ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’assemblea)
b) sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
c) benemeriti (persone nominate tali dall’assemblea per meriti particolari acquisiti a favore
dell’associazione) - Non è ammessa la categoria dei soci temporanei e la quota associativa è intrasmissibile.
non è rivalutabile e non è rimborsabile.
ART. 4
(Diritti e doveri dei soci) - I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le
spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. - I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale
regolamento interno. - Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e
gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
La consultazione dei libri associativi avviene tramite richiesta scritta alla casella mail della stessa
associazione.
ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio) - Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
- L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le
giustificazioni dell’interessato.
ART. 6
(Organi sociali) - Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo, con funzione dii di organo di amministrazione
- Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 7
(Assemblea)
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. - E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci
mediante avviso scritto tramite e-mail o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto
ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. - L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio
direttivo lo ritiene necessario.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica
dello statuto o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8
(Compiti dell’assemblea)
L’assemblea deve:
- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo e il Tesoriere;
- approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per
statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9
(Validità assemblee)
- L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza
degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno,
qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. - Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente (max due).
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, regolarmente costituita, vengono prese a
maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, e sono espresse con voto palese tranne
quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’assemblea lo ritenga
opportuno).
4.L’assemblea straordinaria, regolarmente costituita, approva, con la maggioranza qualificata dei
2/3 dei soci presenti, eventuali modifiche allo statuto nonché sullo scioglimento dell’associazione e
conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell’art. 15 del presente statuto
ART. 10
(Verbalizzazione) - Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un
segretario, e sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. - Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
ART. 11
(Consiglio direttivo) - Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall’assemblea tra i propri
componenti. la durata del mandato è di 4 anni - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente, e
delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica; in caso di parità prevale
il voto del Presidente. - -Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non
espressamente demandati all’Assemblea;
-redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio
consuntivo e preventivo;
- fissa l’importo della quota sociale annuale;
-delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; - determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
-redige e presenta all’assemblea l’eventuale regolamento interno;
ART. 12
(Presidente)
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione; presiede il Consiglio direttivo e
l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni
ordinarie che straordinarie. In caso di impedimento, assenza o delega del Presidente tali compiti
spettano al Vice Presidente.
ART. 13
( Tesoriere)
Il Tesoriere tiene la contabilità, la cassa e i libri associativi. Emette gli
ordini di pagamento, con il concorso del Presidente. Predispone i fogli di lavoro necessari per la
redazione del bilancio di esercizio preventivo e consuntivo.
ART. 14
(Risorse economiche) - L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo
svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e
privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi
nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo
settore. - L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività
istituzionali e quelle connesse previste dal presente statuto.Il patrimonio dell’associazione –
comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è
utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 15
(Bilancio) - I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni
anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. - I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria
con le maggioranze previste dal presente statuto.
3.Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo
alla chiusura dell’esercizio sociale oltre al carattere secondario e strumentale delle attività diverse
ART. 16
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di
cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio
regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa
destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more
della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri
associati. - ART. 17
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni
previste dal Codice civile e DLGS. 177/2017 e succ. modifiche